Art. 2.
(Ordine di rimozione dai motori di ricerca o di cancellazione dei dati e delle immagini dai siti web sorgente. Inottemperanza).

      1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nei siti internet, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei dati personali trattati in violazione della presente legge.
      2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati entro tre mesi dalla richiesta, può chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati o di inibirne l'ulteriore diffusione ai sensi dell'articolo 1.
      3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
      4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 2, il Garante per la protezione dei dati personali può applicare nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del dato personale trattato illecitamente.
      5. Nell'applicare le sanzioni di cui al comma 4 il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.
      6. Se il fatto è commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 4, il

 

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fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il medesimo Garante informa l'Ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari.